Le varianti di mediazione

La mediazione è una procedura applicabile a quasi tutti i tipi di conflitto. In generale, la metodologia applicata dal mediatore per facilitare le parti nella ricerca di una soluzione mutualmente accettata, è la medesima per qualsiasi tipo di conflitto.

Nella prassi, il mediatore applica tecniche specifiche a dipendenza del campo in cui il conflitto è sorto.

Per questo motivo, si distinguono i seguenti tipi di mediazione:

  • mediazione famigliare
  • mediazione commerciale
  • mediazione di vicinato
  • mediazione scolastica
  • mediazione penale

Mediazione famigliare

Mediazione familiare in caso di:

Divorzio

Consente ai coniugi di elaborare un accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio, che corrisponda alle loro specifiche esigenze (attribuzione dell'appartamento coniugale, ammontare dei contributi alimentari e loro durata, rapporto con i figli, liquidazione del regime matrimoniale, ecc.). La mediazione è applicabile anche per apportare modifiche agli accordi stipulati in precedenza e che richiedono un adeguamento alle mutate condizioni.

Conflitti tra coniugi

Consente ai coniugi, che attraversano una fase di crisi, di ritrovare un dialogo costruttivo teso alla comprensione e soddisfazione dei bisogni reciproci. Le parti hanno la possibilità di trovare un accordo riguardo a questioni economiche e personali ricorrenti, così che essi possano fare confluire le energie nella ricerca dell'equilibrio di coppia.

Conflitti tra genitori e figli

Consente ai genitori e ai figli in conflitto tra loro per questioni di ogni natura (ereditarie, economiche, di relazione, ecc.) di parlarsi e farsi ascoltare in un ambiente protetto alla presenza del mediatore.Il mediatore, applicando le tecniche di mediazione, condurrà i colloqui in modo che essi rimangono nei limiti della buona educazione e del rispetto reciproco.In questo modo, le parti potranno concentrarsi sulla possibile soluzione del conflitto anziché, orientare le proprie energie a difendere strenuamente e spesso inutilmente le proprie posizioni.

Altri conflitti familiari

La mediazione può essere attivata anche in altri ambiti che vedono coinvolti i membri di un nucleo familiare, ad esempio nelle successioni o quando si presentano conflitti generazionali.

Mediazione commerciale

Mediazione commerciale in caso di conflitti tra:

  • fornitori e distributori;
  • consumatori e aziende che forniscono/vendono servizi e/o prodotti;
  • costruttori, architetti e committenti;
  • venditori e compratori;
  • organi societari e azionisti;
  • medici e pazienti;
  • assicurazioni e assicurati;
  • banche e clienti;
  • datori di lavoro e lavoratori;
  • ecc.

Mediazione di vicinato

Mediazione di vicinato per i conflitti tra:

  • inquilini tra loro (rumore notturno, uso lavanderia, parcheggi, ecc.);
  • inquilini e amministrazione immobiliare e/o proprietario;
  • comproprietari di una proprietà per piani;
  • proprietari di su immobili vicini;
  • vicini di due immobili;
  • abitanti di un quartiere e la gerenza di un esercizio pubblico (ristorante, hôtel, discoteca, ecc.);

Mediazione scolastica

Mediazione scolastica per conflitti tra:

  • scolari, studenti e insegnanti;
  • genitori e insegnanti;
  • istituti scolastici, e studenti, insegnanti, genitori

Mediazione Penale

  • reati contro l'onore (diffamazione, ingiurie, calunnia);
  • reati contro il patrimonio (furto, danneggiamento, appropriazione indebita, ecc.);
  • reati contro l'incolumità fisica e psichica;

La mediazione consente alla vittima, che lo desidera, di esprimere all'autore il dolore e il malessere vissuti e a quest'ultimo, di assumere le proprie responsabilità rendendosi conto di persona del danno causato.

Vittima e autore hanno la possibilità di guardarsi in faccia in un ambiente protetto e alla presenza del mediatore, che garantirà uno svolgimento della mediazione nel rispetto reciproco.

La mediazione penale non ha lo scopo di impedire che la giustizia penale faccia il suo corso, soprattutto in caso di reati perseguibili d'ufficio.

In Svizzera la mediazione penale è prevista unicamente nell'ambito del diritto penale minorile.

Il Regolamento sulla mediazione penale del 23 gennaio 2007 definisce la mediazione all’art. 1 nel seguente modo: La mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il Magistrato dei minorenni o il Consiglio per i minorenni incarica una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più parti lese e uno o più minorenni interpellati per fatti suscettibili di costituire un’infrazione penale.